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D.P.R. 420/1959

Art. 150 — Art. 17 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/150parte di D.P.R. 420/1959
Art. 150. (Art. 17 del Testo Unico) FREQUENZA LAMPEGGIATORI Nel lampeggiatori (fig. 141) e nelle colonnine luminose a luce gialla, la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di "ACCESO" e di "SPENTO" che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.

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