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D.P.R. 420/1959

Art. 141 — Art. 17 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/141parte di D.P.R. 420/1959
Art. 141. (Art. 17 del Testo Unico) LUCI ROSSE LAMPEGGIANTI Le luci rosse lampeggianti (figg. 10-b, 11-b, 141, 164, 165) non possono essere usate nel segnalamento stradale all'infuori dei seguenti casi: - passaggi ferroviari a livello senza barriere; - passaggi ferroviari a livello con semibarriere; (figg. 10-b e 11-b); - accesso al pontile d'imbarco dei ferry-boats; - accesso a ponti mobili. Tali luci rosse lampeggianti (come quelle rosse fisse) hanno ovunque il significato che nessun utente della strada puo' oltrepassare il limite segnalato. Le luci rosse lampeggianti possono essere semplici o doppie. In questo secondo caso esse devono accendersi alternativamente.

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