D.P.R. 420/1959
Art. 137 — Art. 17 del Testo Unico
Art. 137. (Art. 17 del Testo Unico) ORARIO DI FUNZIONAMENTO Di regola, dalle ore 23 alle 7, e' vietato il funzionamento dei semafori, tranne quelli comandati automaticamente dai veicoli e quelli "a richiesta" azionati dai pedoni. Tuttavia, allorche' si verifichino particolari condizioni della circolazione, come intensita' di traffico, presenza di sensi unici alternati, lavori in corso e simili, e' consentito il funzionamento anche nelle ore notturne e, in tali casi, l'impianto deve essere vigilato. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di rapido transito la presenza di un impianto semaforico deve essere sempre presegnalato, almeno 150 metri prima, mediante apposito cartello previsto nell'art. 81 (fig. 84).
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