D.P.R. 420/1959
Art. 134 — Art. 17 del Testo Unico
Art. 134. (Art. 17 del Testo Unico) ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DEI SEMAFORI I semafori situati sul margine della banchina o del marciapiede devono avere il bordo inferiore della luce piu' bassa a non meno di m. 2 e a non piu' di m. 3,00 dal suolo. Allorche' i semafori sono sospesi al disopra della carreggiata, la parte inferiore della luce piu' bassa deve essere ad un'altezza compresa tra un minimo di m. 4,50 ed un massimo di m. 5,50.
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