Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 121
D.P.R. 420/1959

Art. 121 — Art. 14 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/121parte di D.P.R. 420/1959
Art. 121. (Art. 14 del Testo Unico) SEGNALAZIONI VIETATE Nessun altra segno e' consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito, all'infuori di quelli previsti nelle presenti norme, neanche per indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 120 Art. 122 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.