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D.P.R. 420/1959

Art. 100 — Art. 14 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/100parte di D.P.R. 420/1959
Art. 100. (Art. 14 del Testo Unico) DIMENSIONI STRISCE La larghezza delle strisce longitudinali continue e discontinue, non deve essere inferiore a cm. 12 (fig. 107). La distanza fra due strisce longitudinali affiancate deve essere di cm. 12 (fig. 107). La larghezza dette strisce trasversali, continue e discontinue non deve essere mai inferiore a cm. 30 (fig. 107). Le linee discontinue longitudinali sono costituite da segmenti di striscia della stessa lunghezza, separate da intervalli uniformi. Per la determinazione della lunghezza dei segmenti e di quella degli intervalli deve essere fatto riferimento alla velocita' predominane dei veicoli sulle strade. Nelle strade extraurbane e nelle condizioni normali di circolazione i segmenti devono essere lunghe m. 3,00 e gli intervalli m. 4,50. Ove lo sviluppo plano-altimetrico lo consenta, delle lunghezze possono essere aumentate fino ad un massimo di m. 4,5 per i segmenti e m. 7,50 per gli intervalli (fig. 108). Nelle autostrade, sia urbane che extraurbane, le lunghezze dei segmenti e degli intervalli potranno essere diversamente commisurate alla velocita' predominante, fino ad un massimo di m. 10, sia per i segmenti che per gli intervalli.

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