D.P.R. 393/1959
Art. 89 — Revisione della patente di guida
Art. 89. (Revisione della patente di guida) I Prefetti e gli Ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneita'.
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