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D.P.R. 393/1959

Art. 70 — Traino di macchine agricole

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/70parte di D.P.R. 393/1959
Art. 70. (Traino di macchine agricole) Le trattrici agricole possono trainare su strada piu' macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siamo provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

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