D.P.R. 393/1959
Art. 65 — Sospensione e revoca del documento di circolazione
Art. 65. (Sospensione e revoca del documento di circolazione) L'efficacia del documento di circolazione e' sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. 55. Il documento di circolazione e' revocato: a) quando non sussistano piu' le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione; b) quando vengano meno le condizioni per il rilascio: previste dagli articoli 58, comma sesto, e 63. La sospensione e la revoca, sono disposte dagli Ispettorati della motorizzazione civile.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 393/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.