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D.P.R. 393/1959

Art. 28 — Rimorchi

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/28parte di D.P.R. 393/1959
Art. 28. (Rimorchi) I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporto di persone e di cose: d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati dai autoveicoli, si considerano parti integranti di questi. Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, e' denominato semirimorchio.

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