D.P.R. 393/1959
Art. 24 — Ciclomotori
Art. 24. (Ciclomotori) Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) cilindrata fino a 50 cmc; b) potenza fino a CV 1,50; c) peso del motore fino a kg 16; d) capacita' di sviluppare su strada piana una velocita' fino a 40 km all'ora. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.
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