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D.P.R. 393/1959

Art. 22 — Veicoli a braccia e a trazione animale

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/22parte di D.P.R. 393/1959
Art. 22. (Veicoli a braccia e a trazione animale) I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.

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