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D.P.R. 393/1959

Art. 140 — Contestazione delle contravvenzioni

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/140parte di D.P.R. 393/1959
Art. 140. (Contestazione delle contravvenzioni) La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore. Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo deve essere consegnata al contravventore.

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