Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 393/1959Art. 130
D.P.R. 393/1959

Art. 130 — Circolazione degli animali

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/130parte di D.P.R. 393/1959
Art. 130. (Circolazione degli animali) Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 393/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 129 Art. 131 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.