D.P.R. 393/1959
Art. 123 — Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida
Art. 123. (Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida). Il titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di occhiali o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
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