D.P.R. 393/1959
Art. 118 — Convogli militari, cortei e simili
Art. 118. (Convogli militari, cortei e simili) E' vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di colari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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