D.P.R. 393/1959
Art. 105 — Precedenza
Art. 105. (Precedenza) I conducenti approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al line di evitare incidenti. Quando due conducenti stanno per impegnare un crocevia si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra. Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio e' fatto obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sul la strada. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie si ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie. Fuori dei centri abitali si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza puo' essere stabilita su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Se le strade che incrociano sono entrambe a precedenza si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, a meno che su una delle due strade non sia fatto obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra. Chi effettua la retromarcia o l'inversione del senso di marcia ovvero si immette nel flusso della circolazione deve dare agli altri la precedenza. Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, noti si ferma e non da' la precedenza a chi circola sulla strada e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La stessa pena si applica a chiunque non da' la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, quando le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e non da' la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora sia soggetto a tale obbligo. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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