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D.P.R. 449/1959

Art. 94 — Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/94parte di D.P.R. 449/1959
Art. 94. Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, art. 3. Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 4. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 12 Alla gestione dei rischi di cui agli articoli precedenti sovraintende un comitato di vigilanza tecnico-amministrativa presieduto dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, e cosi' costituito: il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private del Ministero predetto; due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro; due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno per la marina e uno per l'aeronautica; due rappresentanti del Ministero della marina mercantile; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato; due rappresentanti delle imprese assicuratrici; un rappresentante delle imprese armatoriali. I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, a carattere nazionale. Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto viene nominato il segretario dei comitato.

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