D.P.R. 449/1959
Art. 91 — Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei L…
Art. 91. Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 1. Il rischio dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacita' di copertura delle societa' autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da societa' autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto rispettivo.
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