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D.P.R. 449/1959

Art. 85 — Privilegio delle attivita' a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sulle somme dovute da ria…

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/85parte di D.P.R. 449/1959
Art. 85. Privilegio delle attivita' a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sulle somme dovute da riassicuratori Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 51. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (XIII). Ai sensi dell'art. 31 hanno privilegio sulle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti: a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nell'art. 83; b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione. Hanno altresi' privilegio sulle attivita' a copertura delle cauzioni prescritte dall'art. 40 i crediti riguardanti: a) gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro il termine stabilito nell'art. 83; b) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto. I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di riassicurazione con la impresa in liquidazione.

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