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D.P.R. 449/1959

Art. 75 — Risoluzione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/75parte di D.P.R. 449/1959
Art. 75. Risoluzione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 60. Regio decreto-legge 6 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (XIV) I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva. La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, liteno cinque giorni prima, della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti.

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