Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 449/1959Art. 67
D.P.R. 449/1959

Art. 67 — Obbligo dei contributi Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/67parte di D.P.R. 449/1959
Art. 67. Obbligo dei contributi Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 42 (2° periodo). Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, art. 40 (1° e 2° comma, n. 1). Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 9. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 14 L'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel territorio della Repubblica, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate ed eseguite nel territorio stesso, un contributo di vigilanza nella misura, non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sara' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. L'Istituto e le predette imprese sono tenuti altresi' a versare un contributo, in misura del quattro per cento di quello di cui al precodente comma, per le spese di redazione e pubblicazione dell'annuario delle assicurazioni, edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio. Ispettorato delle assicurazioni private, e per le spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessino le assicurazioni. I contributi di cui ai comuni precedenti sono dovuti anche dagli enti indicati nel terzo comma dell'art. 1. Per detti enti il contributo di vigilanza non puo' essere fissato in misura superiore al mezzo per mille dei premi, contributi e conferimenti annui, tenendo conto delle spese all'uopo sostenute per il funzionamento del servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 449/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 66 Art. 68 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.