D.P.R. 449/1959
Art. 64 — Organi di vigilanza Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966, conv
Art. 64. Organi di vigilanza Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 42 (1° periodo). Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 11 (1° comma). Decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, art. 3 (20 comma) e art. 4 (1° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (2° comma). La vigilanza sull'applicazione del presente testo unico 6 demandata al Ministero dell'industria e del commercio. Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori e alle societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento, a favore degli iscritti, di capitali o di rendite superiori agli importi rispettivamente di lire cinquantamila e lire diecimila annue, la vigilanza e' devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero dell'industria e del commercio provvede, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto riguarda l'ordinamento delle assicurazioni popolari.
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