D.P.R. 449/1959
Art. 60 — Riserva, premi per i rischi in corso Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 60. Riserva, premi per i rischi in corso Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 41. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita, che sono in corso alla fine dell'esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e l'ammontare delle annualita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. E' data facolta' di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in una misura media che, normalmente, non deve essere inferiore al trentacinque per cento dei premi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Per i rischi di breve durata, da determinarsi secondo i criteri fissati nel regolamento, la riserva non deve essere inferiore al quindici per cento dei premi. A copertura dell'ammontare delle riserve premi per i rischi in corsi possono essere destinati anche i valori mobiliari ed immobiliari vincolati a cauzione ai sensi dell'art. 42.
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