Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 449/1959Art. 5
D.P.R. 449/1959

Art. 5 — Esercizio delle assicurazioni sulla vita Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/5parte di D.P.R. 449/1959
Art. 5. Esercizio delle assicurazioni sulla vita Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 4. Le assicurazioni sulla vita sono esercitate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese nazionali ed estere auto rizzate secondo le disposizioni del presente testo unico.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 449/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.