D.P.R. 449/1959
Art. 5 — Esercizio delle assicurazioni sulla vita Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 5. Esercizio delle assicurazioni sulla vita Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 4. Le assicurazioni sulla vita sono esercitate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese nazionali ed estere auto rizzate secondo le disposizioni del presente testo unico.
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