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D.P.R. 449/1959

Art. 47 — Capitale sociale e fondo di garanzia di imprese in esercizio Estensione dell'esercizio ed altri rami

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/47parte di D.P.R. 449/1959
Art. 47. Capitale sociale e fondo di garanzia di imprese in esercizio Estensione dell'esercizio ed altri rami. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 2. Le imprese in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404, non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformita' alle disposizioni degli articoli 18, 33 e 38. Le altre imprese, che hanno iniziato l'esercizio entro l'anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nei predetti articoli per i capitali versati. Se l'esercizio riguarda solo l'assicurazione o la riassicurazione, si applica un'ulteriore riduzione alla meta'. Le disposizioni dell'art. 38 relative alla misura dei capitali non si applicano: 1) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari; 2) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nello stesso art. 38, n. 1, le quali erano in esercizio alla data di cui ai primo comma ed esplicano la loro attivita' nell'ambito della provincia dove hanno sede. Per le imprese che operano ai sensi dei numeri 1 e 2 del precedente comma, nel limite massimo di lire venti milioni di premi, si applicano le misure del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell'art. 38, n. 3. In caso di estensione dell'esercizio ad altri rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate negli articoli 18, 33 e 38 sono ridotte alla meta' per le imprese di cui al primo e secondo comma.

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