D.P.R. 449/1959
Art. 38 — Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese nazionali Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 38. Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese nazionali Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 32 (1° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1 (nn. 2, 3 e 4). Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni contro i danni le imprese nazionali debbono farne domanda al Ministero dell'industria e del commercio fornendo ha prova di essere legalmente costituite e di possedere un capitale sociale, se trattasi di societa' per azioni o di societa' cooperative, o un fondo di garanzia, se trattasi di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alle seguenti misure: 1) lire duecentocinquanta milioni, di cui almeno meta' versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli; 2) lire centocinquanta milioni, di cui almeno meta' versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilita' civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito; 3) lire ottanta milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2) e lire quaranta milioni, di cui almeno meta' versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.
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