D.P.R. 449/1959
Art. 29 — Vincolo di attivita' a copertura delle riserve matematiche Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 29. Vincolo di attivita' a copertura delle riserve matematiche Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile. Le imprese di assicurazione sulla vita, nazionali ed estere, debbono possedere nel territorio della Repubblica e vincolare a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attivita' necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all'articolo precedente. Lo stesso obbligo hanno anche le imprese che non assumono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio precostituito.
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