D.P.R. 449/1959
Art. 18 — Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese nazionali Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966,…
Art. 18. Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese nazionali Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 19. Legge 10 agosto 1950, n. 792. art. 1 (2° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1, (n. 1). Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla vita le imprese nazionali devono farne domanda al Ministero dell'industria e del commercio fornendo: 1° la prova di essere legalmente costituite e di possedere, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperative, un capitale sociale non inferiore a lire cinquecento milioni, di cui almeno meta' versato, oppure, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, un fondo di garanzia non inferiore alla predetta somma; 2° la prova di aver depositato presso la Cassa depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione la somma di lire due milioni in numerario o in titoli di Stato. Il deposito e' restituito in caso di negata autorizzazione; 3° i dati costituenti le basi tecniche, cioe' le tavole di mortalita' e di invalidita' ed il saggio di interesse, da adottarsi per il calcolo dei premi e della riserva matematica; 4° una esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei premi puri, dei caricamenti e delle riserve matematiche; 5° le tariffe dei premi puri e dei premi lordi; 6° le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti. Tali condizioni devono anche regolare le riduzioni ed i riscatti. Gli elaborati tecnici indicati ai numeri 3°, 4° e 5° debbono essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui all'art. 57. Le imprese nazionali che intendano esercitare la riassicurazione nel ramo vita per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di essere legalmente costituite e di possedere il capitale sociale o il fondo di garanzia di cui al n. 1°.
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