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D.P.R. 449/1959

Art. 14 — Retribuzione del personale produttore e riscossione dei premi Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/14parte di D.P.R. 449/1959
Art. 14. Retribuzione del personale produttore e riscossione dei premi Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 11. Il personale produttore e' retribuito normalmente con provvigioni proporzionate al numero ed all'entita' degli affari per suo mezzo conclusi. Possono procurare affari all'Istituto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, i notai, i segretari ed impiegati comunali e le altre persone ed enti autorizzati dal consiglio di amministrazione. Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennita' derivanti da contratti di assicurazione, oltre che dagli organi dell'Istituto o da istituti bancari, puo' essere eseguito da uffici postali da designarsi d'accordo dai Ministri per l'industria e il commercio e per le poste e le telecomunicazioni. Le norme per la gestione di tale servizio sono stabilite dal regolamento.

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