D.P.R. 449/1959
Art. 122 — Quota ed azioni sociali nelle societa' cooperative di assicurazione sulla vita Regio decreto-legge 29 aprile …
Art. 122. Quota ed azioni sociali nelle societa' cooperative di assicurazione sulla vita Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 55 (2° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 18 In deroga alle disposizioni vigenti in materia, il limite individuale per la quota o le azioni sociali delle societa' cooperative che esercitano l'assicurazione sulla vita e' fissato in lire due milioni.
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