D.P.R. 449/1959
Art. 114 — Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attivita' assicurative in violazione d…
Art. 114. Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attivita' assicurative in violazione del testo unico Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 61. Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 5). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19 (1° comma) E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto e' punito con un'ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire diecimila per ogni contratto. La stessa pena si applica: a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; c) a coloro che cedono rischi ai riassicuratori per i quali e' stato posto il voto ai sensi dell'art. 73; d) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio; e) a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, cio' nonostante, continuino ad assumere contratti. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata.
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