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D.P.R. 449/1959

Art. 110 — Competenza e procedura per l'applicazione delle sanzioni Legge 3 giugno 1940, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/110parte di D.P.R. 449/1959
Art. 110. Competenza e procedura per l'applicazione delle sanzioni Legge 3 giugno 1940, n. 761, articoli 13 e 14. Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 6 L'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente capo e' demandata al Ministro per l'industria e il commercio. I provvedimenti sono emessi previo parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX mediante decreto contenente: 1° le generalita' del trasgressore; 2° la enunciazione del fatto e della norma di legge violata; 3° l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione; 4° la data e la sottoscrizione del Ministro.

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