D.P.R. 449/1959
Art. 102 — Divieto agli assicurati di impegni di futura assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose
Art. 102. Divieto agli assicurati di impegni di futura assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose. Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 2 Il divieto di cui al precedente articolo si estende anche agli atti con i quali gli assicurati, che al momento della dichiarazione sono vincolati presso un'impresa per un periodo piu' lungo di un anno, si impegnino a stipulare o a rinnovare, in tutto o in parte, l'assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose, dopo la scadenza del contratto in corso.
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