Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 645/1958Art. 93
D.P.R. 645/1958

Art. 93 — Passivita' bancarie Gli elementi passivi nei confronti di aziende ed istituti di credito, dei quali sia stata…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/93parte di D.P.R. 645/1958
Art. 93. Passivita' bancarie Gli elementi passivi nei confronti di aziende ed istituti di credito, dei quali sia stata richiesta dall'ufficio la certificazione prevista nell'art. 41, non sono ammessi in detrazione in caso di omessa presentazione della certificazione stessa. Resta impregiudicato, se del caso, l'accertamento dell'ufficio.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗

← Art. 92 Art. 94 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.