D.P.R. 645/1958
Art. 83 — Proventi non soggetti all'imposta
Art. 83. Proventi non soggetti all'imposta. Non sono soggetti all'imposta: a) le somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di societa' ed associazioni di ogni tipo; b) il sopraprezzo di emissione delle azioni di societa'; c) gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni di societa' emesse nel corso dell'esercizio sociale; d) le somme destinate a costituire la riserva matematica degli istituti e delle societa' di assicurazione a premio fisso e mutue sulla vita; e) i contributi d'ogni genere pagati dallo Stato o da altri enti pubblici, che non costituiscano concorso in spese di produzione o passivita' detraibili.
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