D.P.R. 645/1958
Art. 78 — Esenzioni dall'imposta Sono esenti dall'imposta: a) i fabbricati, con le loro pertinenze, di proprieta' degli…
Art. 78. Esenzioni dall'imposta Sono esenti dall'imposta: a) i fabbricati, con le loro pertinenze, di proprieta' degli enti pubblici territoriali, costruiti per la provvista di acqua potabile; b) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.
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