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D.P.R. 645/1958

Art. 76 — Aliquota dell'imposta L'imposta e' dovuta nella misura di lire cinque per ogni cento lire di reddito netto.

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/76parte di D.P.R. 645/1958
Art. 76. Aliquota dell'imposta L'imposta e' dovuta nella misura di lire cinque per ogni cento lire di reddito netto.

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