D.P.R. 645/1958
Art. 76 — Aliquota dell'imposta L'imposta e' dovuta nella misura di lire cinque per ogni cento lire di reddito netto.
Art. 76. Aliquota dell'imposta L'imposta e' dovuta nella misura di lire cinque per ogni cento lire di reddito netto.
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