D.P.R. 645/1958
Art. 71 — Costruzioni rurali Non sono soggette all'imposta le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, con le loro…
Art. 71. Costruzioni rurali Non sono soggette all'imposta le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, con le loro pertinenze, appartenenti allo stesso possessore dei terreni cui servono e destinate: a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' delle persone di famiglia conviventi a carico; b) al ricovero del bestiame occorrente per la coltivazione dei terreni o alimentato dagli stessi; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle altre scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla conservazione dei prodotti agrari ed alla manipolazione o trasformazione degli stessi in quanto rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
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