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D.P.R. 645/1958

Art. 61 — Sgravio per infortuni atmosferici In caso di perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario del fondo dip…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/61parte di D.P.R. 645/1958
Art. 61. Sgravio per infortuni atmosferici In caso di perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario del fondo dipendente da infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo, l'Amministrazione finanziaria puo' accordare lo sgravio dell'imposta per l'anno in cui si e' verificata la perdita. Lo sgravio deve essere richiesto all'ufficio delle imposte entro trenta giorni da quello in cui si e' verificato l'infortunio.

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