D.P.R. 645/1958
Art. 53 — Aliquota dell'imposta L'imposta e' dovuta nella misura di lire dieci per ogni cento lire di reddito dominical…
Art. 53. Aliquota dell'imposta L'imposta e' dovuta nella misura di lire dieci per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile.
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