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D.P.R. 645/1958

Art. 48 — Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazion…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/48parte di D.P.R. 645/1958
Art. 48. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e C/1 ed all'imposta complementare. Gli elenchi debbono indicare per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi netti soggetti all'imposta di ricchezza mobile e l'ammontare del reddito complessivo al lordo e al netto delle detrazioni previste dall'articolo 136, secondo i dati risultanti dalle dichiarazioni presentate e dagli accertamenti degli uffici, specificando se gli accertamenti stessi siano stati definiti o siano tuttora in contestazione.

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