D.P.R. 645/1958
Art. 38 — Notificazioni La notificazione degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contr…
Art. 38. Notificazioni La notificazione degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche: a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'originale dell'avviso o dell'atto ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell'avviso o dell'atto in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel comune di domicilio fiscale del contribuente. Tuttavia se il contribuente ha omesso la comunicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 33 gli avvisi e gli atti relativi alle imposte ivi considerate possono essere notificati nel comune in cui si trova l'immobile; d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli avvisi o degli atti che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e) in tutti i casi, compreso quello previsto dalla lettera f), in cui la notificazione non e' fatta in mani proprie del destinatario, il messo e' esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario medesimo; f) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo; g) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. La variazione del domicilio fiscale non disposta dalla autorita' amministrativa e la elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione o, rispettivamente, dalla data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.
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