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D.P.R. 645/1958

Art. 36 — Integrazione dell'accertamento su rinvio della commissione tributaria L'integrazione dell'accertamento puo' a…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/36parte di D.P.R. 645/1958
Art. 36. Integrazione dell'accertamento su rinvio della commissione tributaria L'integrazione dell'accertamento puo' aver luogo per disposizione della commissione tributaria di primo grado, se questa nel corso del giudizio viene a conoscenza di nuovi elementi. In tal caso la commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento. Nell'ipotesi regolata da quest'articolo l'imponibile non puo' essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34.

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