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D.P.R. 645/1958

Art. 3 — Periodo d'imposta Le imposte sono dovute per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbliga…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/3parte di D.P.R. 645/1958
Art. 3. Periodo d'imposta Le imposte sono dovute per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo d'imposta, salvo il disposto del terzo comma, e' costituito dall'anno solare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio il periodo d'imposta e' costituito, per la imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e per le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni, dall'esercizio sociale. Nel caso di trasformazione di societa' non tassabile in base al bilancio in societa' tassabile in base al bilancio o viceversa, deliberata nel corso dell'esercizio sociale e senza chiusura dello stesso, la frazione di anno o di esercizio anteriore alla trasformazione e la frazione di anno o di esercizio posteriore costituiscono distinti periodi d'imposta agli effetti delle imposte indicate dal terzo comma.

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