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D.P.R. 645/1958

Art. 283 — Iscrizioni provvisorie delle imposte dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipen…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/283parte di D.P.R. 645/1958
Art. 283. Iscrizioni provvisorie delle imposte dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C/2 e per l'imposta complementare dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente si procede ad iscrizione provvisoria nei ruoli, salve le ulteriori iscrizioni in applicazione degli articoli 174, 175 e 176: a) per il secondo semestre dell'anno 1959, in misura pari alla meta' dell'imposta dovuta sui redditi corrisposti nel 1958; b) per l'anno 1960, nella misura corrispondente ai redditi corrisposti nel 1958. In caso di omessa presentazione della dichiarazione le iscrizioni a ruolo previste dal comma precedente si effettuano sulla base degli imponibili sui quali sono commisurate le imposte iscrivibili a ruolo per l'esercizio finanziario 1958-1959.

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