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D.P.R. 645/1958

Art. 280 — Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio per il secondo semestre dell'anno 1959 Le imposte sui redditi dei fab…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/280parte di D.P.R. 645/1958
Art. 280. Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio per il secondo semestre dell'anno 1959 Le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 secondo le disposizioni degli articoli 278 e 279 sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio nella misura corrispondente alla meta' dei redditi netti prodotti nell'anno 1958, risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1959 ai sensi del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, diminuiti delle quote detraibili ai sensi degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. In caso di omessa presentazione della dichiarazione sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio le imposte corrispondenti alla meta' degli imponibili sui quali sono commisurate le imposte iscrivibili a ruolo per l'esercizio finanziario 1958-1959. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo precedente. L'imposta di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e l'imposta complementare iscrivibili a ruolo a titolo provvisorio secondo le disposizioni dei commi precedenti sono ridotte di una cifra pari alla meta' delle ritenute d'acconto eseguite ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti nell'anno 1958.

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