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D.P.R. 645/1958

Art. 243 — Omessa o tardiva dichiarazione Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/243parte di D.P.R. 645/1958
Art. 243. Omessa o tardiva dichiarazione Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 17 si applicano l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 e la sopratassa, per ciascuna delle imposte dovute, nella misura di un terzo del rispettivo ammontare. Se l'ammontare complessivo delle imposte dovute supera le 600.000 lire l'ammenda si applica in misura non inferiore all'ammontare stesso. L'ammenda e' raddoppiata in caso di recidiva ed e' triplicata in caso di recidiva reiterata nello stesso reato. Se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera i sei milioni di lire si applica altresi' l'arresto fino a sei mesi e la condanna importa la pubblicazione della sentenza. Nel caso previsto dall'art. 23 si applica soltanto la sopratassa ridotta alla meta'.

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