D.P.R. 645/1958
Art. 232 — Estensione dell'espropriazione Quando la consistenza degli immobili appartenenti al debitore lo permette l'es…
Art. 232. Estensione dell'espropriazione Quando la consistenza degli immobili appartenenti al debitore lo permette l'esecuzione deve limitarsi ad immobili il cui valore complessivo, determinato a norma del primo comma dell'art. 15 del codice di procedura civile e diminuito del valore delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito. Per la riscossione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati l'espropriazione deve avere per oggetto la piena proprieta' dell'immobile per il quale l'imposta e' dovuta ancorche' gravato da enfiteusi, usufrutto o uso. L'esattore, per la riscossione delle imposte indicate dal comma precedente, puo' procedere sull'immobile per il quale l'imposta e' dovuta anche quando la proprieta' dello stesso e' passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facolta' sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui e' avvenuto il passaggio di proprieta' e per l'anno precedente.
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