D.P.R. 645/1958
Art. 227 — Beni invenduti al secondo incanto Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore …
Art. 227. Beni invenduti al secondo incanto Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore li consegna al Comune nel luogo indicato dal sindaco. Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore. Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori l'intendente di finanza ha facolta' di far trasportare altrove i beni pignorati per tentarne ancora la vendita.
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